OBBLIGO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA
Per consolidata giurisprudenza il personale docente della scuola (privata o pubblica che sia) rientra nella nozione dei cosiddetti “precettori”, di cui all’art. 2048 c. II del Codice Civile. Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù dell’applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall’art. 28 della Costituzione.
Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla “presunzione” posta dalla legge di una “culpa in vigilando”, ovvero sulla presunta negligenza nell’adempimento all’obbligo di vigilanza e/o sorveglianza.
La responsabilità ascrivibile al personale scolastico può essere di tipo penale (per violazione di norme penalmente sanzionate, anche inerenti alla legislazione antinfortunistica), civile verso terzi (per danno ingiusto arrecato agli studenti), disciplinare (per violazione di doveri propri dello stato giuridico), e amministrativa o patrimoniale (correlata al pregiudizio economico indirettamente subito dall’Amministrazione per risarcire i terzi, se causato da violazione dolosa o colposa di obblighi di servizio).
Per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo studente è affidato alla scuola, ossia dal momento dell’ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita, durante la ricreazione e gli spostamenti da un locale all’altro della scuola.
L’obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli spostamenti da un locale all’altro o da un edificio all’altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola (ingressi, cortili, corridoi, scale, bagni…). Nel caso di spazi esterni (cortili), l’obbligo sussiste qualora questi siano destinati ad uso esclusivo della scuola.
Di seguito i regolamenti di vigilanza.